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Pubblicato il 07/10/2026 RXT Legal

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO DA LAVORO STAGIONALE A SUBORDINATO

La recente Circolare n. 10/2025 del Ministero del Lavoro ha fornito un importante chiarimento in materia di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, introducendo una significativa semplificazione procedurale.

PRESUPPOSTI PER LA CONVERSIONE:
1. Requisiti fondamentali (art. 24, comma 10, D.Lgs. 286/1998):
- Svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno 3 mesi
- Offerta di un contratto di lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato)
- Disponibilità di quote nell'ambito del decreto flussi
2. Specificità per il *settore agricolo*:
- Necessaria una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili nei tre mesi lavorativi (totale 39 giornate)
- Copertura con regolare contribuzione previdenziale

NOVITÀ PRINCIPALE:
È ora possibile avviare l'attività lavorativa subordinata non stagionale *anche prima della convocazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione*, nelle more della domanda di conversione.

PROCEDURA OPERATIVA:
1. Presentazione della domanda di conversione
2. Rilascio della ricevuta dallo Sportello Unico
3. Possibilità immediata di:
- Inviare il modello Unilav per contratti subordinati
- Trasmettere la denuncia INPS per lavoro domestico

ASPETTI RILEVANTI:
Come confermato dalla giurisprudenza (TAR Lombardia n. 755/2024), *non è previsto un termine perentorio per la presentazione dell'istanza di conversione*. L'eventuale scadenza del permesso stagionale non preclude la possibilità di conversione, dovendo l'amministrazione valutare la sussistenza dei requisiti sostanziali al momento della decisione.

Avv.to Roberto Finocchiaro